Si discuterà il prossimo 14 maggio, il nuovo Riesame per Enrico Tiero. Il collegio del Tribunale capitolino dovrà motivare sia sul reato contestato – corruzione o traffico d’influenze -, sia sulle esigenze cautelari. Tiero si trova ai domiciliari dall’ottobre scorso.
A marzo scorso la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio ad altro collegio del Tribunale del Riesame di Roma l’ordinanza dello stesso Riesame che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Latina che ha posto agli arresti domiciliari il consigliere regionale sospeso di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, difeso dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore. La pronuncia è arrivata lo scorso 4 marzo.
In sostanza, significa che Tiero, accusato di corruzione, rimane ai domiciliari ma deve essere un nuovo Riesame a giudicare il ricorso presentato dalla sua difesa contro l’ordinanza di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario.
Anche nelle motivazioni della Cassazione che ha rinviato al Riesame, il quadro accusatorio appare solido: “Tiero – strumentalizzando il pubblico ufficio da lui ricoperto – ha accettato utilità, in cambio del suo interessamento in relazione ad alcune procedure amministrative di interesse dei privati coinvolti nelle varie vicende”.
Tuttavia, gli ermellini specificano che “nessuno dei procedimenti amministrativi indicati negli addebiti cautelari ha comportato l’esercizio di una delle competenze tipiche del consigliere regionale o di componente di una delle commissioni di cui faceva parte il ricorrente”.
Secondo la Corte Suprema, “laddove l’atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze “tipiche” dell’ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze”. Ecco perché al nuovo Riesame è demandato il compito di “verificare se” Tiero “abbia strumentalizzato la propria funzione, esercitando così un’ingerenza “di fatto” sulle altrui competenze tipiche e se il tema sia stato oggetto di adeguata motivazione da parte dei giudici di merito”.
L’ordinanza del Riesame impugnata “non approfondisce” l’aspetto del dare e avere tra Tiero e gli imprenditori privati: “si limita ellitticamente ad evocare solo gli “interessamenti” e le “attivazioni” del ricorrente presso altri pubblici ufficiali (che – stando alla congrua motivazione del Tribunale – vi sono stati, ma che potrebbero ben essere interpretati anche come “utilizzo di relazioni esistenti.
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