
La legge regionale del Lazio n. 1 del 22 febbraio 2022, istitutiva delle botteghe storiche, fornisce la definizione di botteghe e attività storiche:
a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
c) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione;
d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge. Ai fini del riconoscimento non sono ostativi:
e) l’eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l’attività artigianale;
f) l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
g) la sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.
I loghi sono stati progettati e sviluppati ispirandosi alla tradizione delle antiche insegne delle botteghe, per sottolineare ed evidenziare la storicità, la concretezza, la semplicità e la tradizione di queste attività commerciali.
La delibera, già disciplinata nella legge regionale del 10 febbraio 2022, prevede l’adozione dei loghi nelle attività e nelle botteghe storiche del Lazio, come raffigurati nel documento di identità visiva. Inoltre, è stato approvato il manuale d’uso dei loghi, dove sono contenute le specifiche grafiche, le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo.
L’imprinting grafico garantisce e mette in risalto la continuità e la storia della bottega, grazie anche all’utilizzo di font vintage.
Gli esercenti inseriti nell’Elenco delle attività storiche regionali sono obbligati a esporre il logo all’esterno dell’esercizio, mettendo a disposizione del pubblico l’attestato rilasciato dalla Regione Lazio e il materiale informativo.
La denominazione “Bottega e attività storica” e il logo, dove previsto dal regolamento, possono essere utilizzati nelle attività pubblicitarie.
La delibera prevede l’adozione dei loghi nelle attività e nelle botteghe storiche del Lazio, come raffigurati nel documento di identità visiva. Inoltre, è stato approvato il manuale d’uso dei loghi, dove sono contenute le specifiche grafiche, le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo. I loghi sono stati progettati e sviluppati ispirandosi alla tradizione delle antiche insegne delle botteghe, per sottolineare ed evidenziare la storicità, la concretezza, la semplicità e la tradizione delle attività. L’imprinting grafico garantisce e mette in risalto la continuità e la storia della bottega, grazie anche all’utilizzo di font vintage. Gli esercenti inseriti nell’Elenco delle attività storiche regionali sono obbligati a esporre il logo all’esterno dell’esercizio, mettendo a disposizione del pubblico l’attestato rilasciato dalla Regione Lazio e il materiale informativo. La denominazione “Bottega e attività storica” e il logo, dove previsto dal regolamento, possono essere utilizzati nelle attività pubblicitarie.
Alessandra Trotta
(Giornalista e scrittrice)
News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.






















