Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di oggi, Mercoledì 10 Giugno, l’Ordinanza n. 40 con cui si dispongono gli orari e la disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago.
L’orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi, compresi quelli ubicati sul demanio marittimo e fatta eccezione per quelli collocati nelle Aree di Servizio, è pertanto determinato nel rispetto dei seguenti limiti: apertura non prima delle ore 04.00; chiusura entro le ore 02.00 del giorno successivo.
La chiusura dell’esercizio all’ora stabilita comporta la obbligatoria cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione di alimenti e bevande con il conseguente sgombero del locale dagli avventori.
L’efficacia dell’Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione per n. 30 giorni.
Tutte le attività devono attenersi al rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27/5/2020.
Il provvedimento è stato emanato a seguito di valutazione dell’oggettivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Lazio, che attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in notevole decremento. Tenuto conto della necessità, per la giusta ripartenza e per dare un impulso positivo alle attività produttive, di consentire agli esercenti di lavorare, nel rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, in un arco temporale giornaliero più ampio per poter meglio organizzare l’attività e l’accoglienza dell’utenza, si è ritenuto di provvedere ad adeguare l’orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi.
Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto dell’Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza.
In caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 Euro. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a n°5 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.



Articolo precedenteTerracina. L’Amministrazione propone delibera di Consiglio per versamento IMU delle imprese ad ottobre senza interessi e sanzioni
Articolo successivoA Latina si costituisce la rappresentanza comunale del Sib, Sindacato Italiano Balneari