LATINA – Una sentenza che può rivoluzionare il sistema del trattamento dei rifiuti nell’Ato di Latina e in particolare nel sud pontino. Si tratta del pronunciamento della Quinta sezione del Tar del Lazio sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da R.I.D.A. Ambiente S.r.l nei confronti della Regione Lazio e della CSA, Centro Servizi Ambientali Srl di Castelforte.

Rida chiedeva l’annullamento della Determinazione della Regione Lazio – Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, 3 dicembre 2020, n. G14615, recante: “CSA S.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro – Modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 smi”.

In sostanza secondo la società del patron Fabio Altissimi la regione Lazio non poteva come invece è stato fatto autorizzare le modifiche non sostanziali dell’AIA (determinazione G08506 del 26 luglio 2016), rilasciata in favore della CSA S.r.l, né poteva concedere un incremento del 10% della capacità di trattamento fissata in origine nell’AIA intestata alla C.S.A. S.r.l.

In sintesi, la Rida lamentava che la Regione, con l’adozione dei provvedimenti impugnati, avrebbe autorizzato il trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 a mezzo di impianto privo della sezione di trattamento biologico, consistendo l’installazione della C.S.A in un impianto di mero trattamento meccanico; la CSA, inoltre, a seguito della collocazione nell’ATO (Ambito territoriale ottimale) di Latina come da disposizioni del Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2020, avrebbe potuto essere autorizzata in ampliamento solo per le tipologie di rifiuti e di trattamenti diversi da quelli inerenti ai rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01, in considerazione del divieto disposto nel Piano regionale di apertura di nuovi impianti.

Inoltre sempre la società del Gruppo Altissimi richiamava la decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (in GUUE, L 208/38 del 17 agosto 2018).

Da ciò secondo Rida, la mancanza della sezione di trattamento biologico, confermerebbe, pertanto, l’assoluta inutilità dell’impianto di CSA ai fini della pianificazione dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO Latina al quale appartiene anche la RIDA.

Dunque secondo il Tar erano in contestazione i provvedimenti con i quali la Regione Lazio ha consentito, mediante mero aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, l’implementazione delle attività dell’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti gestito dalla CSA S.r.l.

Dopo un’attenta disamina il Tar ha disposto in applicazione dell’art. 29 octies comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, fino alla definizione del riesame, che Csa deve continuare ad esercitare l’attività sulla base della originaria AIA, in assenza, per le ragioni anzidette, di modifiche dell’impianto….
Ne consegue l’illegittimità derivata dell’ultimo provvedimento impugnato.
In conclusione, premessa l’infondatezza … del ricorso incidentale, il ricorso principale e i motivi aggiunti, assorbite le ulteriori censure, sono fondati e vanno accolti.

Dunque per questi motivi Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando così statuisce: accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione. Condanna la Regione Lazio e la C.S.A S.r.l., in solido, a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite.

Sarà ora interessante capire come si comporteranno i comuni del sud pontino che fino ad ora hanno utilizzato l’impianto di Castelforte e come agirà la Regione Lazio dopo questa sentenza che di fatto va ad annullare buona parte delle sue autorizzazioni.

Di seguito la sentenza integrale del Tar del Lazio
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